7 settembre 2010

Reati penalmente punibili, in termini di Internet e privacy,facebook...


Tra i reati penalmente punibili, in termini di Internet e privacy, ricordiamo:

La violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica.
La rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica.
L’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.
Installazioni abusive di apparecchiature per le intercettazioni informatiche.
La falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche.
Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti.
L’accesso non autorizzato ad un sito.
Lo spionaggio informatico.
In un complesso iter di innovazione legislativo, risulta sicuramente basilare la promulgazione della legge 547/1993 che introduce, tra gli altri, l’importantissimo concetto di frode informatica definita dall’art. 10 all’art. 640ter c.p. secondo cui:

“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal n.1 del secondo comma dell’art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Estremamente rilevante risulta anche la già citata legge 675/1996 che, sebbene non si occupi in modo specifico del contesto informatico, ricopre un ruolo fondamentale per ciò che concerne il trattamento e la protezione dei dati personali.

Dal 1° gennaio 2004 è inoltre in vigore il decreto legislativo n. 196 che ha puntato l’attenzione su tematiche importanti come le modalità con cui devono essere trattati i dati confidenziali nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e l’obbligo, da parte dei fornitori, di rendere l’utente più consapevole su come le loro informazioni riservate verranno trattate e utilizzate.

Il Garante della privacy afferma che la posta elettronica deve avere la stessa tutela di quella ordinaria. Anche se la rete consente una vasta conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica, è considerato illegale l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per cui sono presenti on-line (compreso l'invio di messaggi a scopo commerciale, pubblicitario...). È quindi obbligatorio, per non violare la privacy degli utenti, accertarsi del loro consenso prima di utilizzare il loro indirizzo e-mail per qualsiasi scopo.
Angelo Corsi

Wikipedia

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